Aperto

Regime di aiuti a sostegno dell’occupazione di determinati lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno

Apertura 01/07/2024
Dotazione € 15.600
Descrizione

Cos'è Regime di aiuti a sostegno dell'occupazione di determinati lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno (Bonus Giovani). Articolo 22\, del decreto - legge 7 maggio 2024\, n. 60\, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024\, n. 95.  A chi si rivolge Ai datori di lavoro privati che\, ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024\, n. 60\, convertito\, con modificazioni\, dalla legge 4 luglio 2024\, n. 95\, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto\, per un periodo massimo di ventiquattro mesi\, un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati\, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)\, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 22\, comma 7\, del decreto-legge 7 maggio 2024. Si precisa inoltre che ai datori di lavoro privati che\, dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025\, assumono\, ai sensi dell’articolo 4\, comma 3\, lavoratori con sede di lavoro effettiva\, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio\, ubicata nelle regioni Abruzzo\, Molise\, Campania\, Basilicata\, Sicilia\, Puglia\, Calabria e Sardegna\, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 22\, comma 7\, del decreto-legge 7 maggio 2024\, n. 60\, convertito\, con modificazioni\, dalla legge 4 luglio 2024\, n. 95\,  Cosa prevede La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1\, commi 1175 e 1176\, della legge 27 dicembre 2006\, n. 296 e successive modificazioni. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015\, n. 150 e quanto declinato nell’art. 1\, commi 1175 e 1176\, della legge 27 dicembre 2006\, n. 296\, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che\, nei sei mesi precedenti l'assunzione\, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi\, ai sensi della legge 23 luglio1991\, n. 223\, nella medesima unità operativa o produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cuial presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo\, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata\, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.