Cos’è Concessione agli Enti del Terzo Settore\, ai sensi dell’articolo 8\, comma 48\, della legge regionale 22/2022\, di contributi a sollievo dei costi sostenuti per l’acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2\, come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992\, n. 285 (Nuovo codice della strada)\, e successive modifiche\, allestiti per il trasporto di persone con disabilità\, delle persone fragili\, delle persone con limitata autosufficienza o anziane. A chi si rivolge Possono beneficiare dei contributi\, previsti dall’articolo 1\, gli ETS\, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) individuati all’articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017\, n. 117 (Codice del Terzo settore) aventi sede legale o unità operativa sul territorio regionale e aventi quali finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità\, fragili\, con limitata autosufficienza o anziane. Cosa prevede Sono oggetto di contributo regionale i costi connessi all’acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2\, come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992\, n. 285 (Nuovo codice della strada)\, e successive modifiche\, allestiti per il trasporto di persone con disabilità\, delle persone fragili\, delle persone con limitata autosufficienza o anziane. I veicoli di categoria M1 e M2\, già acquistati o da acquistarsi\, devono avere emissioni di CO2 non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell’acquisto\, Classe Euro 6 o superiore. In ogni caso i veicoli devono essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda. L’acquisto può avvenire anche a conclusione di un leasing finanziario. L’allestimento del veicolo M1 o M2 deve risultare dalla relativa carta di circolazione.