Cos'è Bando finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato\, previsto dal Fondo nazionale di sostegno alle attività economiche\, artigianali e commerciali\, per l’annualità 2022\, nel Comune di Trequanda. A chi si rivolge Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005\, che: • svolgono\, alla data di presentazione della domanda\, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Trequanda;• sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o\, nel caso di imprese artigiane\, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;• non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;• sono in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC)\, ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;Le imprese che presentano la domanda di contributo non devono essere debitrici nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Trequanda; nel caso di eventuali pendenze\, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda di contributo\, pena l’inammissibilità della stessa. Sono espressamente escluse dalla partecipazione al bando le seguenti categorie economico/produttive: - Attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare; - Imprese e società esercenti attività di mera gestione del patrimonio (es. società immobiliari di gestione ..) - Attività libero professionali (scientifiche\, tecniche\, commerciali\, giuridiche\, etc..); - Società per Azioni; - Esercizi di Sale Giochi\, Compro Oro\, Call center e internet point; - Imprese di pompe funebri; - Attività con i seguenti codici Ateco: 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone; 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse. Cosa prevede Le azioni di sostegno economico devono ricomprendere le seguenti iniziative finanziabili: a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione fino ad un massimo di € 5.000 e comunque per un importo non superiore al 90% delle spese effettivamente sostenute e dimostrate mediante produzione di debita documentazione fiscale\, debitamente quietanzata; in tale fattispecie rientrano anche le spese sostenute per adeguamento dell’impresa alle misure anti-contagio\, di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020; b) iniziative che agevolino la ristrutturazione\, l'ammodernamento\, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali\, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza\, nella forma di contributi in conto capitale ovvero di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari\, impianti\, arredi e attrezzature varie\, per investimenti immateriali\, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi\, fino ad un massimo di € 5.000 e\, comunque\, per un importo non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e dimostrate mediante produzione di debita documentazione fiscale\, prodotte in allegato alla presentazione della domanda\, debitamente quietanzate. Le spese di cui ai precedenti punti a) e b) sono quelle che sono state sostenute a decorrere dal 01.01.2022 e fino alla data di pubblicazione dell'avviso. Le imprese che hanno già beneficiato del contributo per la prima annualità (2020) e la seconda annualità (2021) devono presentare spese non già finanziate con il contributo riferibile alle suddette annualità.È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell’elenco delle voci finanziabili come previste dal Decreto firmato dal 24 settembre 2020.