Cos'è Le finalità del presente Regolamento sono la promozione del territorio\, la visibilità del patrimonio naturalistico e artistico del territorio\, lo sviluppo del settore turistico locale\, la valorizzazione delle risorse culturali\, ecclesiastiche\, paesaggistiche e ambientali e la promozione del patrimonio storico\, culturale\, religioso\, economico\, sociale\, delle tradizioni popolari e antropologiche della Calabria\, realizzate attraverso prodotti audiovisivi. L’obiettivo è quello di attrarre e sostenere le produzioni audiovisive nazionali e internazionali nel territorio della Regione Calabria. A chi si rivolge Possono presentare domanda le imprese\, per come le stesse sono definite in Allegato 1 al Reg. 651/2014\, aventi sede in Italia e in Europa\, di produzione cinematografica e/o audiovisiva (codici ATECO 59.11 o 59.12; classificazione equivalente NACE Rev. 2 59.11)\, anche in coproduzione. Cosa prevede In aderenza a quanto previsto dalla Legge Regionale 21/2019\, i benefici sono destinati alla tipologia di progetti di seguito descritta: azioni di promozione territoriale realizzate attraverso prodotti audiovisivi aventi un piano di distribuzione comprovato di rilievo nazionale e/o internazionale\, il cui soggetto preveda azioni volte alla promozione del territorio; alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico\, artistico e naturalistico; alla valorizzazione delle risorse culturali\, ecclesiastiche\, paesaggistiche\, ambientali; alla promozione del patrimonio storico\,culturale\, religioso\, economico\, sociale delle tradizioni popolari e antropologiche della Calabria. I prodotti audiovisivi devono rientrare in una delle seguenti categorie:a) format televisivi: formula secondo cui è ideato un programma televisivo originale che può essere acquistato da stazioni televisive per essere trasmesso ripetuto tale e quale o dopo opportuni adattamenti;b) opere di animazione: l’opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;c) videoclip: opera audiovisiva musicale con registrazione di immagini in movimento\, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica che accompagna l’esecuzione di un brano di musicale;d) opere audiovisive (per come definite all’art. 2 della legge 220/2016) destinate alle sale cinematografiche e/o alle principali piattaforme streaming;e) produzioni audiovisive destinate al web.