Cos'è Le iniziative finanziabili\, disciplinate dall' articolo 28 del Regolamento\, hanno lo scopo di favorire l’acquisizione di beni e servizi - da parte di enti pubblici\, anche economici\, e di società di capitali a partecipazione pubblica - forniti dalle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale\, attraverso la stipulazione di convenzioni tipo finalizzate alla creazione di nuove opportunità lavorative a favore delle persone svantaggiate. A chi si rivolge Possono beneficiare dei finanziamenti gli enti pubblici compresi quelli economici\, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica\, aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia\, con l'esclusione delle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Cosa prevedeÈ ammessa a finanziamento la spesa massima di euro 209.000\,00\, relativa a servizi forniti da cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale e oggetto di convenzioni tipo definite all' articolo 23 della legge regionale n. 20/2006\, stipulate nei 12 mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento o nell’anno di presentazione della domanda medesima.